Sì, ma a condizioni precise, perché in Italia non esiste un'eccezione generale per il B2B: l'art. 130 del Codice privacy vale per persone fisiche e giuridiche. Le chiamate con operatore senza consenso sono ammesse solo verso numeri pubblicati negli elenchi telefonici pubblici e non iscritti al Registro pubblico delle opposizioni; per i numeri riservati, come un cellulare trovato online, serve il consenso (Garante privacy, provvedimento del 20 giugno 2024). Il Registro va consultato ogni mese e prima di ogni campagna. Le email promozionali richiedono il consenso anche verso le aziende, salvo il soft spam ai propri clienti. Fai verificare il tuo processo da un legale o dal tuo DPO.