Chiamate a freddo: regole in Italia e metodo per il telemarketing B2B

In breve: le chiamate a freddo sono telefonate a potenziali clienti con cui non hai ancora alcun rapporto, per presentare un’offerta o fissare un appuntamento. In Italia una chiamata promozionale con operatore è lecita senza consenso solo verso numeri pubblicati negli elenchi telefonici pubblici e non iscritti al Registro pubblico delle opposizioni, che dal 2022 accoglie anche i cellulari e vale anche per i numeri aziendali. Per i numeri riservati, le chiamate automatiche, le email e gli SMS serve il consenso preventivo, anche nel telemarketing B2B.
Cosa sono le chiamate a freddo?
Le chiamate a freddo, o cold calling, sono il primo contatto telefonico con una persona o un’azienda che non ti conosce e non ti ha chiesto nulla. Fanno parte della prospezione commerciale insieme a email, LinkedIn, fiere e posta. La legge le chiama comunicazioni a fini di vendita diretta, pubblicità o comunicazione commerciale, e il termine più diffuso in Italia è telemarketing.
Funzionano ancora? Sì, quando la chiamata è pertinente. Gong ha analizzato migliaia di chiamate a freddo: dire subito il motivo della chiamata porta a un tasso di successo 2,1 volte più alto, mentre la domanda “la disturbo?” riduce del 40% le probabilità di ottenere un appuntamento (Gong). I dati riguardano chiamate in inglese, ma la lezione vale anche in italiano. Prima della tecnica, però, in Italia viene la legge.
Quella che segue è una sintesi semplificata, non una consulenza legale. Per un caso concreto rivolgiti a un avvocato o al tuo DPO.
Le regole in Italia: art. 130 del Codice privacy
Le comunicazioni promozionali sono regolate dall’art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), dalla legge 5/2018 e dal regolamento sul Registro, il DPR 26/2022 (Normattiva, art. 130). Il quadro distingue per canale, non tra B2B e B2C:
| Canale | Regola |
|---|---|
| Chiamate automatiche senza operatore | Consenso preventivo (art. 130, comma 1) |
| Email, SMS, MMS, fax | Consenso preventivo (art. 130, comma 2), salvo il cosiddetto soft spam verso i propri clienti |
| Telefono con operatore verso numeri negli elenchi pubblici | Consentito se il numero non è iscritto al Registro pubblico delle opposizioni (art. 130, comma 3-bis) |
| Telefono con operatore verso numeri riservati | Consenso preventivo |
L’ultima riga è decisiva. Il Garante ha chiarito che l’opt-out del comma 3-bis vale solo per le numerazioni pubblicate negli elenchi dei contraenti; per le numerazioni riservate si applica la regola generale del consenso (Garante privacy, provvedimento del 20 giugno 2024). Un cellulare trovato su un sito web, su LinkedIn o in una lista comprata non diventa quindi chiamabile solo perché non è nel Registro. E creare elenchi telefonici con il web scraping non è consentito: il Garante ha vietato un sito che lo faceva e lo ha sanzionato con 60.000 € (Garante privacy, newsletter 28 giugno 2023).
Il Registro pubblico delle opposizioni
Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) è il servizio gratuito con cui chi non vuole ricevere telemarketing iscrive i propri numeri. Il titolare è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la gestione è affidata alla Fondazione Ugo Bordoni (Garante privacy).
- Anche i cellulari. Dal 27 luglio 2022 il Registro, prima limitato ai numeri presenti negli elenchi telefonici, accoglie tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, anche riservati (Garante privacy).
- Anche le aziende. Può iscriversi qualsiasi contraente, cioè “qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione” titolare di un contratto telefonico (DPR 26/2022, art. 1).
- L’iscrizione revoca i consensi precedenti al telemarketing e alla cessione dei dati a terzi. Restano validi solo i consensi prestati nell’ambito di contratti in essere o cessati da non più di 30 giorni e quelli dati dopo l’iscrizione (Legge 5/2018, art. 1).
- Verifica obbligatoria. Chi fa telemarketing, con o senza operatore umano, deve consultare il Registro ogni mese e comunque prima di ogni campagna promozionale, e aggiornare le proprie liste (Legge 5/2018, art. 1, comma 12).
- Numeri riconoscibili. Le chiamate devono partire da call center iscritti al ROC dell’AGCOM, con numeri visibili e richiamabili oppure con i prefissi 0843 e 0844 (Registro pubblico delle opposizioni).
Telemarketing B2B: cosa cambia con le aziende
Nel telemarketing B2B le regole sono in sostanza le stesse del B2C. L’art. 130 parla di “contraente o utente”, il Registro è aperto alle persone giuridiche e il Garante applica il consenso per le email anche alle società. Cosa puoi fare, in pratica:
- Chiamare con operatore il centralino o il numero aziendale pubblicato negli elenchi telefonici pubblici, dopo averlo verificato sul Registro.
- Richiamare chi te lo ha chiesto: un modulo “richiedi una chiamata”, un biglietto da visita lasciato in fiera con la richiesta di essere contattato, un download con consenso specifico e documentato.
- Chiamare i clienti che ti hanno dato il consenso al marketing. Il soft spam vale solo per l’email: per il Garante anche verso i propri clienti la telefonata promozionale richiede una base giuridica propria (Garante privacy).
- Identificarti sempre e offrire un modo semplice per non essere più contattato: il diritto di opposizione al marketing diretto è assoluto (art. 21 GDPR). Tieni una lista interna di chi ha detto no e consultala prima di ogni campagna.
Cosa evitare: chiamare cellulari di manager trovati online, usare liste di numeri di cui non conosci l’origine o il consenso, affidare le chiamate a un call center senza controllare come ha ottenuto i dati. Il titolare risponde in solido delle violazioni anche quando affida le chiamate a terzi (Legge 5/2018, art. 1, comma 11).
E l’email a freddo?
In Italia l’email promozionale non richiesta è il canale più rischioso. Per il Garante l’invio di comunicazioni promozionali via email “a persone fisiche e giuridiche” è consentito solo con il consenso del destinatario (Garante privacy, ordinanza del 2 marzo 2023). In un altro caso il Garante ha sanzionato con 10.000 € una società che scriveva a professionisti presi da elenchi pubblici invocando il legittimo interesse, e ha precisato che il link per disiscriversi non rende lecito l’invio (Garante privacy, newsletter 28 giugno 2023).
L’unica deroga è il soft spam: puoi scrivere senza nuovo consenso all’indirizzo che un cliente ti ha fornito durante una vendita, per prodotti o servizi analoghi, se lo hai informato e non si è opposto, offrendo in ogni messaggio un modo gratuito per opporsi (art. 130, comma 4). Ogni messaggio deve inoltre indicare chiaramente il mittente (comma 5). A questo si aggiungono i requisiti tecnici: Google chiede a chi invia verso Gmail di autenticare i messaggi con SPF o DKIM e di mantenere basso il tasso di spam (Guida di Gmail).
Le sanzioni
Per le violazioni del diritto di opposizione si applicano le sanzioni dell’art. 83, par. 5 del GDPR: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo, se superiore (Garante privacy). In caso di violazioni ripetute le autorità possono anche sospendere o revocare l’autorizzazione all’attività (Legge 5/2018, art. 1, comma 10). Chi riceve chiamate indesiderate può segnalarle al Garante con un modulo online e all’AGCOM per le regole su ROC e numeri (Registro pubblico delle opposizioni).
Chiamate a freddo in sette passaggi
Chiamate a freddo efficaci e lecite sono un processo, dalla scelta dei contatti all’appuntamento in agenda.
- Scegli un target ristretto. Settore, dimensione, ruolo e area geografica. Meglio 200 aziende giuste che 2.000 approssimative.
- Documenta la base giuridica di ogni numero. Elenco pubblico verificato sul Registro, oppure consenso specifico con data e fonte. Se non sai da dove arriva un numero, non chiamarlo.
- Verifica il Registro ogni mese e prima di ogni campagna, e incrocia la lista con chi si è già opposto.
- Prepara un’apertura breve, non un copione. Chi sei, perché chiami proprio quell’azienda, una domanda.
- Chiedi poco. “È un tema per voi?” ottiene più risposte di “Ha 45 minuti?”.
- Rispetta subito un no e registralo, così nessuno richiamerà quella persona.
- Misura e correggi. Chiamate, conversazioni, risposte positive e appuntamenti, per target e messaggio. Per sapere quanto ti costa ogni appuntamento o cliente, leggi Cos’è il CPA?
Dato che in Italia i contatti chiamabili a freddo sono pochi, conviene affiancare canali che generano richieste: una presenza curata su LinkedIn, contenuti che fanno arrivare richieste in entrata e campagne mirate. Se non hai un team dedicato puoi esternalizzare la fissazione di appuntamenti: scegli un fornitore che documenta fonti e consensi, perché la responsabilità resta tua. Il nostro servizio di chiamate a freddo parte proprio da questa verifica.
Gli errori più comuni
- Pensare che il B2B sia libero. In Italia non esiste un’eccezione generale per le aziende.
- Chiamare cellulari presi online. I numeri riservati richiedono il consenso, Registro o non Registro.
- Comprare liste senza verifiche. Origine ignota e consensi non documentati sono un rischio legale e producono risultati scarsi.
- Saltare la verifica sul Registro prima di una nuova campagna.
- Mandare email promozionali a freddo contando sul link di disiscrizione.
- Ignorare le opposizioni. Richiamare chi ha detto no è inutile e illecito.
Domande frequenti
Le chiamate a freddo sono legali in Italia?
Sì, ma entro limiti stretti. Una chiamata promozionale con operatore senza consenso è lecita solo verso numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici e non iscritti al Registro pubblico delle opposizioni. Per i numeri riservati e le chiamate automatiche serve il consenso preventivo.
Il telemarketing B2B è libero?
No. In Italia non c’è un’eccezione generale per le aziende: l’art. 130 del Codice privacy vale per persone fisiche e giuridiche e il Registro delle opposizioni è aperto anche alle aziende. Valgono le stesse regole del telemarketing verso i consumatori.
Si possono chiamare i cellulari per telemarketing?
Dal 2022 anche i cellulari possono essere iscritti al Registro delle opposizioni. I cellulari che non compaiono negli elenchi pubblici sono numeri riservati: secondo il Garante per chiamarli a fini promozionali serve il consenso preventivo.
Ogni quanto va consultato il Registro delle opposizioni?
Ogni mese e comunque prima di ogni campagna promozionale, come prevede l’art. 1, comma 12, della legge 5/2018. Vale per le chiamate con e senza operatore umano.
Posso mandare email a freddo a un’azienda?
Di norma no senza consenso. Il Garante considera l’email promozionale lecita solo con il consenso del destinatario, persona fisica o giuridica, e non accetta il legittimo interesse. L’eccezione è il soft spam verso i tuoi clienti per prodotti analoghi.
Quali sono le sanzioni per il telemarketing illecito?
Fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo per le imprese, secondo l’art. 83 del GDPR. Il titolare risponde in solido anche se le chiamate le fa un call center esterno.
Fonti
- D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 130, Normattiva
- Legge 11 gennaio 2018, n. 5 (registro delle opposizioni), Normattiva
- DPR 27 gennaio 2022, n. 26 (regolamento sul registro pubblico delle opposizioni), Normattiva
- Telemarketing (chiamate indesiderate), Garante per la protezione dei dati personali
- Provvedimento del 20 giugno 2024 [10040382], Garante per la protezione dei dati personali
- Ordinanza ingiunzione del 2 marzo 2023 [9880317], Garante per la protezione dei dati personali
- Newsletter del 28 giugno 2023 (web scraping di elenchi telefonici, email pubblicitarie senza consenso), Garante per la protezione dei dati personali
- Conosci i tuoi diritti, Registro pubblico delle opposizioni
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), EUR-Lex
- Linee guida per i mittenti email, Guida di Google Workspace
- Cold call stats, Gong








